Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-227

Infezione contratta in ospedale a Milano, risarcimento di 100.000 € nel 2017

Nel 2017 è stato riconosciuto un risarcimento di 100.000 € per un caso di Infezione del sito chirurgico (ferita sternale) dopo cardiochirurgia da MRSA, stafilococco coagulasi negativo meticillino resistente ed enterococco, definita dai periti "franca infezione nosocomiale", evoluta in shock settico e polmonite bilaterale, causa del decesso. In precedenza anche infezione urinaria nosocomiale da Pseudomonas aeruginosa, curata con successo e non causa del decesso, contratta in Cardiochirurgia e terapia intensiva post operatoria, intervento di triplice bypass aorto-coronarico. Il giudice riconosce alla sola figlia della defunta un risarcimento di 100.000,00 euro per perdita del rapporto parentale, importo collocato sotto i valori minimi delle tabelle di Milano per questa voce, in ragione di un legame con la madre apparso allentato negli ultimi anni. Le domande dei due nipoti per lo stesso titolo sono state respinte per mancanza di prova di un legame attuale e significativo con la nonna, cosi' come le domande per la mancata comunicazione del ricovero alla figlia e per violazione del consenso informato. Restano fuori dal conto le spese di lite, poste a carico della struttura convenuta e in parte compensate fra le altre parti attrici e le spese di CTU, poste definitivamente a carico della convenuta.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza del 09/05/2017, R.G. 41514/2013). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-227 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza del 09/05/2017, R.G. 41514/2013)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
09/05/2017
Città
Milano
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni iure proprio per perdita del rapporto parentale a seguito di responsabilita' sanitaria, RG 41514/2013
Infezione
Infezione del sito chirurgico (ferita sternale) dopo cardiochirurgia da MRSA, stafilococco coagulasi negativo meticillino resistente ed enterococco, definita dai periti "franca infezione nosocomiale", evoluta in shock settico e polmonite bilaterale, causa del decesso. In precedenza anche infezione urinaria nosocomiale da Pseudomonas aeruginosa, curata con successo e non causa del decesso
Categoria
Pseudomonas
Reparto o contesto
Cardiochirurgia e terapia intensiva post operatoria, intervento di triplice bypass aorto-coronarico
Risarcimento riconosciuto
100.000 €Il giudice riconosce alla sola figlia della defunta un risarcimento di 100.000,00 euro per perdita del rapporto parentale, importo collocato sotto i valori minimi delle tabelle di Milano per questa voce, in ragione di un legame con la madre apparso allentato negli ultimi anni. Le domande dei due nipoti per lo stesso titolo sono state respinte per mancanza di prova di un legame attuale e significativo con la nonna, cosi' come le domande per la mancata comunicazione del ricovero alla figlia e per violazione del consenso informato. Restano fuori dal conto le spese di lite, poste a carico della struttura convenuta e in parte compensate fra le altre parti attrici e le spese di CTU, poste definitivamente a carico della convenuta.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, sentenza del 09/05/2017, R.G. 41514/2013 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 3 difensori, 3 consulenti, 5 persone private e il nome proprio della struttura. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Il 06/09/2026 e' emerso che i nomi non stavano sulla pagina ma nel corredo del file per la sintesi vocale, invisibili a schermo e restituiti dal copia-incolla. Erano 288 voci, tutte ripulite. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Il nesso causale fra la condotta colposa della struttura e il decesso e' provato dagli attori secondo il criterio del "piu' probabile che non" e quello della "seria ed apprezzabile probabilita'" (Cass. 11755/2006), mentre spetta alla struttura la prova di un evento imprevedibile e inevitabile, qui non fornita. Sul danno da perdita del rapporto parentale, il giudice ribadisce che non e' un danno "in re ipsa": richiede l'allegazione e la prova di un concreto sconvolgimento delle abitudini di vita, non bastando il solo legame di parentela.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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