Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-219

Infezione contratta in ospedale a Milano, risarcimento di 71.573,40 € nel 2017

Nel 2017 è stato riconosciuto un risarcimento di 71.573,40 € per un caso di Infezione del sito chirurgico (ferita addominale) da patogeni nosocomiali: Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa e un terzo germe il cui nome resta oscurato nel testo (indicato con la sola sigla 'E.')., contratta in Chirurgia plastica post-bariatrica con addominoplastica riduttiva (22/04/2009), revisione della cicatrice ombelicale (17/06/2009) e correzione di laparocele recidivo con asportazione di lembo dermo-ipodermico (10/03/2010), presso una clinica privata. Il risarcimento liquidato in dispositivo alla sola attrice e' di 71.573,40 euro. Si compone di 43.658,00 euro di danno biologico per il 15% di invalidita' permanente, elevato del 30% a titolo di personalizzazione a 56.755,40 euro, di 11.376,00 euro per l'inabilita' temporanea, elevato allo stesso modo a 14.788,00 euro e di 50,00 euro di spese mediche documentate. Restano fuori le spese di lite (6.715,00 euro a favore dello Stato per il patrocinio a spese dello Stato dell'attrice e 4.250,00 euro a favore del medico per la domanda di regresso respinta) e le spese di CTU, tutte poste a carico della clinica ma non sommate al risarcimento. La domanda di danno patrimoniale per la perdita del lavoro e' stata respinta per difetto di prova del nesso causale.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 10190/2017). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-219 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 10190/2017)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
09/10/2017
Città
MilanoÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, RG 6447/2014
Infezione
Infezione del sito chirurgico (ferita addominale) da patogeni nosocomiali: Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa e un terzo germe il cui nome resta oscurato nel testo (indicato con la sola sigla 'E.').
Categoria
Pseudomonas
Reparto o contesto
Chirurgia plastica post-bariatrica con addominoplastica riduttiva (22/04/2009), revisione della cicatrice ombelicale (17/06/2009) e correzione di laparocele recidivo con asportazione di lembo dermo-ipodermico (10/03/2010), presso una clinica privata
Risarcimento riconosciuto
71.573,40 €Il risarcimento liquidato in dispositivo alla sola attrice e' di 71.573,40 euro. Si compone di 43.658,00 euro di danno biologico per il 15% di invalidita' permanente, elevato del 30% a titolo di personalizzazione a 56.755,40 euro, di 11.376,00 euro per l'inabilita' temporanea, elevato allo stesso modo a 14.788,00 euro e di 50,00 euro di spese mediche documentate. Restano fuori le spese di lite (6.715,00 euro a favore dello Stato per il patrocinio a spese dello Stato dell'attrice e 4.250,00 euro a favore del medico per la domanda di regresso respinta) e le spese di CTU, tutte poste a carico della clinica ma non sommate al risarcimento. La domanda di danno patrimoniale per la perdita del lavoro e' stata respinta per difetto di prova del nesso causale.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, sentenza n. 10190/2017, RG 6447/2014, del 09/10/2017 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 3 difensori e il nome proprio della struttura. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Il paziente deve provare il contratto e l'aggravamento della patologia in nesso causale con la condotta dei sanitari secondo il 'più probabile che non', mentre alla struttura spetta provare la diligente esecuzione o l'evento imprevedibile. Il giudice distingue la responsabilita' contrattuale della struttura da quella extracontrattuale del singolo medico non legato da un contratto d'opera e attribuisce alla struttura, non al chirurgo, gli addebiti di organizzazione e di ritardo diagnostico nella gestione post-operatoria dell'infezione.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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