Caso documentato · HAI-212
Infezione contratta in ospedale a Erba, risarcimento di 500.820 € nel 2020
Nel 2020 è stato riconosciuto un risarcimento di 500.820 € per un caso di Infezione nosocomiale da Pseudomonas Aeruginosa, contratta durante un intervento cardiochirurgico, con sepsi e polmonite, poi evoluta in endocardite su valvola. A differenza del primo grado, la Corte d'Appello riconosce questa infezione come fattore causale iniziale della morte e ne addebita la responsabilita' alla struttura dove fu contratta, contratta in Cardiochirurgia. Intervento al cuore con infezione nosocomiale intra-operatoria da Pseudomonas Aeruginosa, sepsi, polmonite ed endocardite su valvola; successiva gestione della terapia anticoagulante post-operatoria presso una seconda struttura. Il dispositivo condanna, in via solidale fra loro, le due strutture al pagamento di 331.920,00 euro in favore del marito e di 165.960,00 euro in favore del figlio, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per la perdita del rapporto parentale, secondo i valori delle Tabelle del Tribunale di Milano del 2018. Condanna inoltre il solo Policlinico al pagamento di 2.940,00 euro, a favore di entrambi gli eredi insieme, a titolo di danno biologico iure hereditatis per trenta giorni di invalidita' temporanea totale patita dalla paziente in conseguenza dell'infezione, prima del decesso. Il totale del risarcimento e' quindi di 500.820,00 euro, oltre interessi e rivalutazione come da motivazione. Restano fuori dal risarcimento la piu' ampia richiesta iniziale per il danno iure hereditatis (826.546,81 euro in citazione, ridimensionata dalla Corte a 2.940,00 euro sulla base dei soli trenta giorni di invalidita' accertati dalla CTU) e le spese processuali, liquidate separatamente e non sommate al risarcimento: 5.635,00 euro per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, 21.387,00 euro per il primo grado e 13.560,00 euro per il grado d'appello, tutte a carico delle strutture condannate, oltre accessori di legge.
La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Milano, sezione seconda civile, collegiale, secondo grado (R.G. 5174/2018). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda 2 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-212 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Corte d'Appello di Milano, sezione seconda civile, collegiale, secondo grado (R.G. 5174/2018)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 08/01/2020 (unica data presente nel testo: «Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte, lì 8.1.2020»; il testo non riporta una data di pubblicazione distinta)
- Città
- Erba
- Tipo di procedimento
- Appello civile in materia di responsabilita' sanitaria contrattuale per decesso della paziente, R.G. 5174/2018, avverso ordinanza resa in procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di Monza
- Infezione
- Infezione nosocomiale da Pseudomonas Aeruginosa, contratta durante un intervento cardiochirurgico, con sepsi e polmonite, poi evoluta in endocardite su valvola. A differenza del primo grado, la Corte d'Appello riconosce questa infezione come fattore causale iniziale della morte e ne addebita la responsabilita' alla struttura dove fu contratta
- Categoria
- Pseudomonas
- Reparto o contesto
- Cardiochirurgia. Intervento al cuore con infezione nosocomiale intra-operatoria da Pseudomonas Aeruginosa, sepsi, polmonite ed endocardite su valvola; successiva gestione della terapia anticoagulante post-operatoria presso una seconda struttura
- Risarcimento riconosciuto
- 500.820 €La condanna paga in cifra unica il contagio e l'errata gestione della terapia anticoagulante dopo l'intervento, con dose eccessiva e monitoraggio insufficiente. Il giudice non separa le due voci, quindi questa cifra non è il prezzo della sola infezione.Il dispositivo condanna, in via solidale fra loro, le due strutture al pagamento di 331.920,00 euro in favore del marito e di 165.960,00 euro in favore del figlio, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per la perdita del rapporto parentale, secondo i valori delle Tabelle del Tribunale di Milano del 2018. Condanna inoltre il solo Policlinico al pagamento di 2.940,00 euro, a favore di entrambi gli eredi insieme, a titolo di danno biologico iure hereditatis per trenta giorni di invalidita' temporanea totale patita dalla paziente in conseguenza dell'infezione, prima del decesso. Il totale del risarcimento e' quindi di 500.820,00 euro, oltre interessi e rivalutazione come da motivazione. Restano fuori dal risarcimento la piu' ampia richiesta iniziale per il danno iure hereditatis (826.546,81 euro in citazione, ridimensionata dalla Corte a 2.940,00 euro sulla base dei soli trenta giorni di invalidita' accertati dalla CTU) e le spese processuali, liquidate separatamente e non sommate al risarcimento: 5.635,00 euro per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, 21.387,00 euro per il primo grado e 13.560,00 euro per il grado d'appello, tutte a carico delle strutture condannate, oltre accessori di legge.
- Persone coinvolte
- 2
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Milano, sezione seconda civile, R.G. 5174/2018, decisione assunta in camera di consiglio l'8 gennaio 2020 (il testo non riporta un proprio numero di sentenza ne' una data di pubblicazione distinta dalla data della decisione); riforma l'ordinanza del Tribunale di Monza, sezione seconda civile, del 20 novembre 2018, R.G. 1598/2018 (preceduta da accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., R.G. 6784/2016) Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 6 difensori e il nome proprio della struttura. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Il 06/09/2026, a documento gia' pubblicato, e' stato tolto anche il nome dell'azienda ospedaliera convenuta, rimasto in chiaro trentatre volte, dispositivo compreso. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Anche per le infezioni nosocomiali vale la regola generale sull'onere della prova nella responsabilita' sanitaria contrattuale (Cass. n. 28991/2019). Il paziente deve provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso causale fra il ricovero e l'infezione insorta, mentre la struttura deve provare, per liberarsi, una causa imprevedibile e inevitabile. La Corte precisa che la prova liberatoria non e' soddisfatta dalla sola dimostrazione del rispetto delle misure di prevenzione di ordine generale. La struttura deve provare anche il rispetto delle misure igieniche di base nel caso concreto (asepsi del personale, sterilizzazione degli strumenti, pulizia e disinfezione dell'ambiente). In assenza di questa prova puntuale, l'infezione contratta nella struttura le viene addebitata a titolo di colpa, sia pure lieve se le misure generali risultano comunque rispettate.
Fonte: il provvedimento, in PDF · l’altro grado del giudizio, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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