Caso documentato · HAI-202
Infezione contratta in ospedale a Garbagnate Milanese, risarcimento di 71.477,56 € nel 2022
Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 71.477,56 € per un caso di Infezione del sito chirurgico dopo ricostruzione mammaria con protesi, da Pseudomonas Aeruginosa, di origine nosocomiale, contratta in Chirurgia plastica ricostruttiva, intervento di sostituzione dell'espansore mammario con protesi definitiva a destra e mastoplastica additiva a sinistra, in esiti di pregressa mastectomia oncologica. La somma di 71.477,56 euro e' cosi' composta: 43.956,00 euro di danno biologico permanente (dodici punti percentuali, con valutazione differenziale nella fascia dal dodici al ventiquattro per cento), 7.812,50 euro di danno da invalidita' temporanea (dieci giorni assoluta, trenta giorni al settantacinque per cento, sessanta giorni al cinquanta per cento), 13.150,00 euro per la personalizzazione del danno, 5.000,00 euro di danno morale, 339,06 euro di danno patrimoniale per spese mediche congrue (farmaci, reggiseno con tasca per protesi, reggiseno e fascia post operatori) e 1.220,00 euro di spese di consulenza medico legale di parte. Restano fuori dalla cifra le spese fisiatriche e ortopediche di 78,50 euro, ritenute non collegate all'infezione ma a una precedente complicanza alla spalla; le spese di allestimento del fascicolo di 55,00 euro, non riconosciute; le spese per un eventuale nuovo intervento ricostruttivo, non riconosciute per mancanza di prova della loro necessita' futura; il danno esistenziale, per il quale non e' stato riconosciuto niente; le spese di lite, liquidate a parte in 9.810,00 euro oltre 2.500,00 euro per la fase del procedimento di accertamento tecnico preventivo, oltre accessori di legge; le spese di CTU, gia' liquidate con provvedimento separato e poste a carico della struttura ma non sommate al risarcimento.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (ordinanza priva di numero proprio, RG 19647/2020). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Garbagnate Milanese.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-202 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (ordinanza priva di numero proprio, RG 19647/2020)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 03/02/2022
- Città
- Garbagnate Milanese
- Tipo di procedimento
- Procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. per risarcimento danni da responsabilita' sanitaria, RG 19647/2020
- Infezione
- Infezione del sito chirurgico dopo ricostruzione mammaria con protesi, da Pseudomonas Aeruginosa, di origine nosocomiale
- Categoria
- Pseudomonas
- Reparto o contesto
- Chirurgia plastica ricostruttiva, intervento di sostituzione dell'espansore mammario con protesi definitiva a destra e mastoplastica additiva a sinistra, in esiti di pregressa mastectomia oncologica
- Risarcimento riconosciuto
- 71.477,56 €La somma di 71.477,56 euro e' cosi' composta: 43.956,00 euro di danno biologico permanente (dodici punti percentuali, con valutazione differenziale nella fascia dal dodici al ventiquattro per cento), 7.812,50 euro di danno da invalidita' temporanea (dieci giorni assoluta, trenta giorni al settantacinque per cento, sessanta giorni al cinquanta per cento), 13.150,00 euro per la personalizzazione del danno, 5.000,00 euro di danno morale, 339,06 euro di danno patrimoniale per spese mediche congrue (farmaci, reggiseno con tasca per protesi, reggiseno e fascia post operatori) e 1.220,00 euro di spese di consulenza medico legale di parte. Restano fuori dalla cifra le spese fisiatriche e ortopediche di 78,50 euro, ritenute non collegate all'infezione ma a una precedente complicanza alla spalla; le spese di allestimento del fascicolo di 55,00 euro, non riconosciute; le spese per un eventuale nuovo intervento ricostruttivo, non riconosciute per mancanza di prova della loro necessita' futura; il danno esistenziale, per il quale non e' stato riconosciuto niente; le spese di lite, liquidate a parte in 9.810,00 euro oltre 2.500,00 euro per la fase del procedimento di accertamento tecnico preventivo, oltre accessori di legge; le spese di CTU, gia' liquidate con provvedimento separato e poste a carico della struttura ma non sommate al risarcimento.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, prima sezione civile, ordinanza priva di numero proprio, RG 19647/2020, pronunciata il 3 febbraio 2022 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori e i consulenti, più i nomi propri delle strutture. Restano i magistrati. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Nella responsabilita' della struttura sanitaria per contratto di spedalità, spetta al paziente provare il contratto (o il "contatto") e l'aggravamento della patologia con il relativo nesso causale, mentre spetta alla struttura provare che la prestazione e' stata eseguita con diligenza. Per le infezioni nosocomiali il giudice applica per analogia il principio secondo cui "e' onere non del medesimo paziente di allegare e provare che l'ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente [...], ma della menzionata struttura di dedurre e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le leges artis che presiedono alle dette attivita'" (Cass. Sez. 6-3, ordinanza n. 10592/2021, resa in tema di infezione da emotrasfusione).
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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