Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-187

Infezione contratta in ospedale a Agrigento, risarcimento di 22.820,81 € nel 2016

Nel 2016 è stato riconosciuto un risarcimento di 22.820,81 € per un caso di Infezione del sito chirurgico di origine nosocomiale da Pseudomonas Aeruginosa multiresistente, contratta in Unità operativa di Ortopedia, ricovero per intervento di artrodesi retrograda della caviglia in esito a osteonecrosi post traumatica dell'astragalo. Il risarcimento si compone del danno biologico permanente (4% residuo, attribuibile solo all'infezione, liquidato in euro 3.486,73 in valori attuali), dell'invalidità temporanea (40 giorni totale più 15 mesi al 50%, liquidata in euro 12.382,58), con un aumento del 25% per le sofferenze fisiche e morali (totale euro 19.836,64 in valori attuali, devalutato all'epoca del fatto in euro 18.299,48), a cui si aggiungono euro 400,00 per le spese di consulenza medico legale di parte (ridotte dagli euro 1.200,00 richiesti, ritenuti eccessivi). Con la rivalutazione monetaria calcolata anno per anno la somma complessiva liquidata è di euro 22.820,81, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo. Restano fuori le spese di lite, liquidate a parte in euro 4.038,00 a carico della struttura; resta fuori anche la domanda di manleva verso l'assicurazione, respinta perché la richiesta di risarcimento è arrivata dopo la scadenza della polizza.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Agrigento, sezione civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 370/2016). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Agrigento.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-187 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Agrigento, sezione civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 370/2016)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
02/03/2016
Città
Agrigento
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni per responsabilità sanitaria, RG 902/2013
Infezione
Infezione del sito chirurgico di origine nosocomiale da Pseudomonas Aeruginosa multiresistente
Categoria
Pseudomonas
Reparto o contesto
Unità operativa di Ortopedia, ricovero per intervento di artrodesi retrograda della caviglia in esito a osteonecrosi post traumatica dell'astragalo
Risarcimento riconosciuto
22.820,81 €Il risarcimento si compone del danno biologico permanente (4% residuo, attribuibile solo all'infezione, liquidato in euro 3.486,73 in valori attuali), dell'invalidità temporanea (40 giorni totale più 15 mesi al 50%, liquidata in euro 12.382,58), con un aumento del 25% per le sofferenze fisiche e morali (totale euro 19.836,64 in valori attuali, devalutato all'epoca del fatto in euro 18.299,48), a cui si aggiungono euro 400,00 per le spese di consulenza medico legale di parte (ridotte dagli euro 1.200,00 richiesti, ritenuti eccessivi). Con la rivalutazione monetaria calcolata anno per anno la somma complessiva liquidata è di euro 22.820,81, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo. Restano fuori le spese di lite, liquidate a parte in euro 4.038,00 a carico della struttura; resta fuori anche la domanda di manleva verso l'assicurazione, respinta perché la richiesta di risarcimento è arrivata dopo la scadenza della polizza.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Agrigento, sentenza n. 370/2016, del 02/03/2016, RG n. 902/2013 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori, più la struttura detta per città. Restano i magistrati. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. In tema di infezioni nosocomiali, una volta accertato il nesso causale fra il danno e l'infezione, l'onere della prova si sposta sulla struttura sanitaria convenuta, che deve dimostrare «di avere diligentemente adempiuto la prestazione offerta al paziente», anche quanto all'igiene dei locali e alla sterilizzazione della strumentazione. Il Tribunale ha ritenuto tale onere non assolto perché la struttura ha prodotto solo la documentazione sul monitoraggio delle sale operatorie relativa a un periodo successivo al ricovero in cui l'infezione risultava contratta.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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