Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-446

Infezione contratta in ospedale a Eboli, risarcimento di 423.000 € nel 2026

Nel 2026 è stato riconosciuto un risarcimento di 423.000 € per un caso di Acinetobacter Baumannii (batteriemia, individuata come concausa terminale del decesso), germe multiresistente sensibile solo alla Colistina; nel racconto clinico compaiono anche infezioni respiratorie e urinarie da altri Gram negativi (fra cui Proteus Mirabilis) e da Candida, non oggetto di specifica analisi causale da parte del giudice, contratta in Terapia Intensiva / Rianimazione, durante un ricovero post-chirurgico per occlusione intestinale complicata da deiscenza dell'anastomosi. Il danno biologico terminale iure hereditatis è liquidato in 108.000 euro, ridotto al 30% per l'incidenza causale dell'infezione nosocomiale sul decesso: 32.400 euro complessivi agli eredi. Il danno da perdita del rapporto parentale iure proprio è liquidato per intero in 270.000 euro al coniuge e 258.000 euro a ciascun figlio, poi ridotto anch'esso al 30%: 81.000 euro al coniuge e 77.400 euro per ciascun figlio. Nel passaggio più esteso della motivazione compaiono quattro figli beneficiari; il dispositivo, per una diversa etichettatura della fonte, ne elenca solo tre insieme al coniuge, con un'etichetta mai comparsa altrove nel testo. Il totale qui riportato assume quattro figli (81.000 + 77.400×4 + 32.400 = 423.000,00 euro): il numero esatto dei beneficiari non è ricostruibile con certezza dal testo. Non comprende le spese di lite (compensate per metà; liquidate nel complessivo in 12.405 euro di compenso avvocati e 661,20 euro di esborsi per il giudizio di merito, più 3.800 euro e 800 euro per l'ATP), né le spese di CTU (1/3 a carico delle ricorrenti, 2/3 della resistente). Esclude il danno catastrofale, negato. Esclude anche le domande degli altri ricorrenti (nipoti), respinte per mancata prova della convivenza con la vittima.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, primo grado (giudice unico). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Eboli.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-446 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, primo grado (giudice unico)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
01/04/2026 (pubblicazione; nel testo compare solo la data della decisione, 31/03/2026)
Città
Eboli
Tipo di procedimento
Giudizio di risarcimento danni per decesso da responsabilità sanitaria (art. 281 decies c.p.c. e art. 8 l. 24/2017), promosso dagli eredi iure hereditario e iure proprio, preceduto da accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.
Infezione
Acinetobacter Baumannii (batteriemia, individuata come concausa terminale del decesso), germe multiresistente sensibile solo alla Colistina; nel racconto clinico compaiono anche infezioni respiratorie e urinarie da altri Gram negativi (fra cui Proteus Mirabilis) e da Candida, non oggetto di specifica analisi causale da parte del giudice
Categoria
Acinetobacter
Reparto o contesto
Terapia Intensiva / Rianimazione, durante un ricovero post-chirurgico per occlusione intestinale complicata da deiscenza dell'anastomosi
Risarcimento riconosciuto
423.000 €Il danno biologico terminale iure hereditatis è liquidato in 108.000 euro, ridotto al 30% per l'incidenza causale dell'infezione nosocomiale sul decesso: 32.400 euro complessivi agli eredi. Il danno da perdita del rapporto parentale iure proprio è liquidato per intero in 270.000 euro al coniuge e 258.000 euro a ciascun figlio, poi ridotto anch'esso al 30%: 81.000 euro al coniuge e 77.400 euro per ciascun figlio. Nel passaggio più esteso della motivazione compaiono quattro figli beneficiari; il dispositivo, per una diversa etichettatura della fonte, ne elenca solo tre insieme al coniuge, con un'etichetta mai comparsa altrove nel testo. Il totale qui riportato assume quattro figli (81.000 + 77.400×4 + 32.400 = 423.000,00 euro): il numero esatto dei beneficiari non è ricostruibile con certezza dal testo. Non comprende le spese di lite (compensate per metà; liquidate nel complessivo in 12.405 euro di compenso avvocati e 661,20 euro di esborsi per il giudizio di merito, più 3.800 euro e 800 euro per l'ATP), né le spese di CTU (1/3 a carico delle ricorrenti, 2/3 della resistente). Esclude il danno catastrofale, negato. Esclude anche le domande degli altri ricorrenti (nipoti), respinte per mancata prova della convivenza con la vittima.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Salerno, sentenza n. 2020/2026, RG 8671/2023, pubbl. 01/04/2026 Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con verifica dei dati duri da un secondo lettore.

Il principio affermato. In tema di infezioni nosocomiali, il paziente danneggiato deve provare il nesso causale fra l'infezione e il danno secondo il criterio del più probabile che non, mentre spetta alla struttura provare di avere adottato tutte le cautele igieniche e terapeutiche necessarie a evitarla. Quando l'infezione concorre con altre cause naturali preesistenti nel produrre l'evento morte, il nesso causale non è escluso. Il danno va liquidato in proporzione all'effettiva incidenza causale accertata, qui stimata dai consulenti nel 30%.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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