Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-434

Infezione contratta in ospedale a Nocera Inferiore, risarcimento di 1.180.000 € nel 2023

Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 1.180.000 € per un caso di Acinetobacter Baumannii (nel testo anche "Acinebacter Baumanii", refuso; indicato con la sigla AB), causa di polmonite e successiva setticemia con shock settico, contratta in Chirurgia generale. Intervento di videolaparocolecistectomia per colelitiasi (indicato nel testo come "videolaparacistectomia"), seguito da un secondo intervento chirurgico per complicanze e successivo trasferimento in rianimazione. Somma delle voci liquidate nel dispositivo, prima di rivalutazione e interessi (non quantificati nel testo, da calcolarsi come indicato in motivazione): euro 250.000,00 ciascuno al coniuge e ai due figli del defunto (750.000,00 complessivi), euro 100.000,00 alla madre del defunto, euro 70.000,00 ciascuno ai tre fratelli del defunto (210.000,00 complessivi), euro 100.000,00 al padre del defunto nel frattempo deceduto nelle more del giudizio, da corrispondere ai suoi eredi ed euro 20.000,00 a titolo di danno morale sofferto dal defunto prima di morire, trasmesso iure hereditatis e diviso fra gli attori secondo le rispettive quote. Rigettata per difetto di prova la domanda di danno patrimoniale. Non è stato riconosciuto il danno biologico da invalidità temporanea del defunto, ritenuto non scindibile dal fisiologico decorso post-operatorio di due interventi chirurgici salvavita eseguiti senza censure. L'appello n. 873/2024 della Corte d'Appello di Salerno ha rigettato il gravame della struttura, quindi il totale resta quello liquidato in primo grado.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, in composizione monocratica, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-434 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, in composizione monocratica, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
17/03/2023 (data di pubblicazione secondo _registro.csv, coincidente con la data indicata in calce al testo: "Nocera Inferiore, 17.03.2023")
Città
Nocera Inferiore
Tipo di procedimento
Giudizio civile ordinario di risarcimento danni da responsabilità sanitaria per decesso da infezione post-operatoria, promosso dai congiunti del defunto sia iure proprio sia iure hereditatis, con intervento volontario di ulteriori congiunti nel corso del giudizio, istruito con CTU medico-legale
Infezione
Acinetobacter Baumannii (nel testo anche "Acinebacter Baumanii", refuso; indicato con la sigla AB), causa di polmonite e successiva setticemia con shock settico
Categoria
Acinetobacter
Reparto o contesto
Chirurgia generale. Intervento di videolaparocolecistectomia per colelitiasi (indicato nel testo come "videolaparacistectomia"), seguito da un secondo intervento chirurgico per complicanze e successivo trasferimento in rianimazione
Risarcimento riconosciuto
1.180.000 €Somma delle voci liquidate nel dispositivo, prima di rivalutazione e interessi (non quantificati nel testo, da calcolarsi come indicato in motivazione): euro 250.000,00 ciascuno al coniuge e ai due figli del defunto (750.000,00 complessivi), euro 100.000,00 alla madre del defunto, euro 70.000,00 ciascuno ai tre fratelli del defunto (210.000,00 complessivi), euro 100.000,00 al padre del defunto nel frattempo deceduto nelle more del giudizio, da corrispondere ai suoi eredi ed euro 20.000,00 a titolo di danno morale sofferto dal defunto prima di morire, trasmesso iure hereditatis e diviso fra gli attori secondo le rispettive quote. Rigettata per difetto di prova la domanda di danno patrimoniale. Non è stato riconosciuto il danno biologico da invalidità temporanea del defunto, ritenuto non scindibile dal fisiologico decorso post-operatorio di due interventi chirurgici salvavita eseguiti senza censure. L'appello n. 873/2024 della Corte d'Appello di Salerno ha rigettato il gravame della struttura, quindi il totale resta quello liquidato in primo grado.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza n. 537/2023, RG 5361/2016, pubbl. 17/03/2023 (numero di sentenza e data di pubblicazione da _registro.csv) Controllato il 19/09/2026 con la lettura integrale dei provvedimenti scaricati dagli archivi pubblici, con confronto dei dispositivi di ogni grado.

Il principio affermato. Nella responsabilità sanitaria da contatto contrattuale, al paziente danneggiato (o ai suoi eredi) spetta solo la prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento dannoso, secondo il criterio civilistico della preponderanza dell'evidenza ("più probabile che non"); spetta invece alla struttura, per liberarsi, provare di aver posto in essere ogni cautela funzionale, strutturale e di metodo per prevenire l'insorgenza dell'infezione

Fonte: il provvedimento, in PDF · l’altro grado del giudizio, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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