Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-399

Infezione contratta in ospedale a Cosenza, risarcimento di 888.770,96 € nel 2024

Nel 2024 è stato riconosciuto un risarcimento di 888.770,96 € per un caso di batteriemia e infezione del sito chirurgico da Acinetobacter Baumannii multiresistente, contratta in Ortopedia e Traumatologia (frattura del piatto tibiale con lussazione, trattamento post operatorio). Il totale somma tre voci del dispositivo: 661.035,22 euro di danno non patrimoniale alla paziente (tabelle di Milano, gia' al netto della provvisionale di 100.000 euro ricevuta in sede penale), 27.735,74 euro di danno patrimoniale per spese mediche documentate e 200.000 euro di danno riflesso ai familiari (50.000 al coniuge, 50.000 e 50.000 ai due figli minori tramite i genitori, 20.000 alla madre, 10.000 alla sorella, 20.000 agli eredi del padre deceduto in corso di causa). Su queste somme sono dovuti anche rivalutazione e interessi legali, non fissi e quindi non sommati al totale. Restano fuori le spese di lite (1.713 e 14.600 euro per una posizione, 7.052 euro per un'altra, 3.809 euro per la terza, oltre rimborso forfetario, IVA e cassa forense) e le spese di CTU liquidate a parte, che non sono risarcimento.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Cosenza, Sez. II Civile, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Cosenza.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-399 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Cosenza, Sez. II Civile, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
31/05/2024
Città
Cosenza
Tipo di procedimento
giudizio civile ordinario di risarcimento danni da responsabilita' sanitaria, con intervento volontario dei familiari
Infezione
batteriemia e infezione del sito chirurgico da Acinetobacter Baumannii multiresistente
Categoria
Acinetobacter
Reparto o contesto
Ortopedia e Traumatologia (frattura del piatto tibiale con lussazione, trattamento post operatorio)
Risarcimento riconosciuto
888.770,96 €La condanna paga in cifra unica il contagio e una catena di errori diagnostici finita in amputazione, dove l'infezione è uno degli otto punti di colpa accertati. Il giudice non separa le due voci, quindi questa cifra non è il prezzo della sola infezione.Il totale somma tre voci del dispositivo: 661.035,22 euro di danno non patrimoniale alla paziente (tabelle di Milano, gia' al netto della provvisionale di 100.000 euro ricevuta in sede penale), 27.735,74 euro di danno patrimoniale per spese mediche documentate e 200.000 euro di danno riflesso ai familiari (50.000 al coniuge, 50.000 e 50.000 ai due figli minori tramite i genitori, 20.000 alla madre, 10.000 alla sorella, 20.000 agli eredi del padre deceduto in corso di causa). Su queste somme sono dovuti anche rivalutazione e interessi legali, non fissi e quindi non sommati al totale. Restano fuori le spese di lite (1.713 e 14.600 euro per una posizione, 7.052 euro per un'altra, 3.809 euro per la terza, oltre rimborso forfetario, IVA e cassa forense) e le spese di CTU liquidate a parte, che non sono risarcimento.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Cosenza, Sez. II Civile, sentenza n. 1255/2024 del 31/05/2024, R.G. n. 1846/2020 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i tre difensori e il nome di una struttura. Restano i magistrati. Le parti erano già etichettate dalla fonte. Controllato il 09/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Il giudice applica il regime della responsabilita' contrattuale della struttura sanitaria. L'onere della prova segue il criterio delle Sezioni Unite (Cass. 13533/2001 e 577/2008): il paziente deve provare il contratto e allegare l'inadempimento, mentre spetta alla struttura provare che l'inadempimento non c'e' stato o non ha avuto rilievo causale. Il nesso causale e' valutato secondo il criterio del "piu' probabile che non", ritenuto sussistente sia per i ritardi diagnostici sia per l'infezione nosocomiale.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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