Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-379

Infezione contratta in ospedale a Roma, risarcimento di 246.722,42 € nel 2023

Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 246.722,42 € per un caso di Infezione di una lesione da decubito (ulcera da pressione) da Candida Albicans, Proteus Mirabilis, Escherichia Coli EBLS+, Acinetobacter Baumanii cplx MDR, evoluta in sepsi e shock settico. Somma di quanto liquidato ai due eredi iure proprio (danno da perdita del rapporto parentale, già rivalutato e comprensivo di interessi compensativi, dopo una decurtazione del 40% per le comorbilità del paziente fragile di 85 anni): 154201.52 euro al figlio e 92520.90 euro al nipote, oltre interessi legali dalla decisione al pagamento. Non comprende le spese di lite (21155.00 euro oltre C.U., IVA, CPA e rimborso spese), le spese di ATP (3000.00 euro) né le spese di CTU, poste a parte a carico della convenuta. La domanda di risarcimento iure hereditatis è stata respinta per mancanza di prova.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Roma, Sezione Tredicesima Civile, primo grado. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-379 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Roma, Sezione Tredicesima Civile, primo grado
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
19/07/2023
Città
RomaÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
Procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. e art. 8 L. 24/2017, preceduto da accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c.
Infezione
Infezione di una lesione da decubito (ulcera da pressione) da Candida Albicans, Proteus Mirabilis, Escherichia Coli EBLS+, Acinetobacter Baumanii cplx MDR, evoluta in sepsi e shock settico
Categoria
Acinetobacter
Reparto o contesto
Reparto non nominato dalla fonte (ricovero dopo un trauma da caduta, poi convalescenza in una casa di cura; lesione da decubito sacrale infettatasi durante la degenza, non diagnosticata né trattata in modo mirato)
Risarcimento riconosciuto
246.722,42 €Somma di quanto liquidato ai due eredi iure proprio (danno da perdita del rapporto parentale, già rivalutato e comprensivo di interessi compensativi, dopo una decurtazione del 40% per le comorbilità del paziente fragile di 85 anni): 154201.52 euro al figlio e 92520.90 euro al nipote, oltre interessi legali dalla decisione al pagamento. Non comprende le spese di lite (21155.00 euro oltre C.U., IVA, CPA e rimborso spese), le spese di ATP (3000.00 euro) né le spese di CTU, poste a parte a carico della convenuta. La domanda di risarcimento iure hereditatis è stata respinta per mancanza di prova.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Roma, sentenza n. 11500/2023, RG 60792/2020, pubblicazione 19/07/2023 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i nomi delle parti e dei difensori rimasti in chiaro. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Oscurati anche i nomi propri delle strutture nominate. Controllato il 09/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. La responsabilità della struttura sanitaria per l'infezione correlata all'assistenza contratta durante il ricovero è contrattuale (art. 1218 c.c.) verso il paziente ed extracontrattuale (artt. 2043 e 2049 c.c.) verso i congiunti che agiscono iure proprio per la perdita del rapporto parentale. Dimostrato il nesso causale fra la condotta dei sanitari e l'aggravamento, spetta alla struttura provare l'esatto adempimento o una causa a sé non imputabile.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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