Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-250

Infezione contratta in ospedale a Pozzilli, risarcimento di 50.673 € nel 2025

Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 50.673 € per un caso di Infezione nosocomiale da inoculazione, tipo spondilodiscite, da Acinetobacter baumannii (nel testo «Acinobacter», refuso) e Staphylococcus epidermidis, contratta in Chirurgia vertebrale/neurochirurgia. Intervento di stabilizzazione vertebrale eseguito l'11/02/2013. L'appello lascia fermo il risarcimento liquidato in primo grado. La Corte respinge sia l'appello principale della struttura, che chiedeva il rigetto totale della domanda, sia l'appello incidentale del paziente, che chiedeva 208.479,00 euro anziché 50.673,00 e conferma integralmente la sentenza di primo grado nel merito e nell'importo. Resta quindi dovuta la somma di 50.673,00 euro liquidata dal Tribunale di Isernia, da rivalutare dall'attualità al momento del danno e maggiorata di interessi legali secondo il criterio indicato in motivazione, importi non quantificati in cifra nel testo. L'unica modifica disposta dalla Corte d'Appello, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, riguarda la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario del paziente. Cambia solo il beneficiario del pagamento, non l'importo. Restano fuori dal totale, perché non sono risarcimento, le spese di lite di primo grado poste a carico della struttura (550,00 euro di anticipazioni, 9.000,00 euro di compensi, oltre il 15% di spese generali e accessori), le spese di consulenza tecnica d'ufficio poste a carico della struttura e le spese del grado di appello, che la Corte ha integralmente compensato tra le parti

La decisione è stata assunta dalla Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, secondo grado (procedimento n. 363/2021 R.G.), in appello avverso la sentenza n. 390/2021 del Tribunale di Isernia in composizione monocratica (procedimento di primo grado n. 1025/2016 R.G.). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-250 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, secondo grado (procedimento n. 363/2021 R.G.), in appello avverso la sentenza n. 390/2021 del Tribunale di Isernia in composizione monocratica (procedimento di primo grado n. 1025/2016 R.G.)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
26/06/2025
Città
Pozzilli
Tipo di procedimento
Appello civile in materia di responsabilità sanitaria per infezione nosocomiale, procedimento n. 363/2021 R.G., avverso la sentenza n. 390/2021 del Tribunale di Isernia. Appello principale della struttura sanitaria condannata in primo grado, che chiede il rigetto integrale della domanda e appello incidentale del paziente danneggiato, che chiede un risarcimento maggiore
Infezione
Infezione nosocomiale da inoculazione, tipo spondilodiscite, da Acinetobacter baumannii (nel testo «Acinobacter», refuso) e Staphylococcus epidermidis
Categoria
Acinetobacter
Reparto o contesto
Chirurgia vertebrale/neurochirurgia. Intervento di stabilizzazione vertebrale eseguito l'11/02/2013
Risarcimento riconosciuto
50.673 €L'appello lascia fermo il risarcimento liquidato in primo grado. La Corte respinge sia l'appello principale della struttura, che chiedeva il rigetto totale della domanda, sia l'appello incidentale del paziente, che chiedeva 208.479,00 euro anziché 50.673,00 e conferma integralmente la sentenza di primo grado nel merito e nell'importo. Resta quindi dovuta la somma di 50.673,00 euro liquidata dal Tribunale di Isernia, da rivalutare dall'attualità al momento del danno e maggiorata di interessi legali secondo il criterio indicato in motivazione, importi non quantificati in cifra nel testo. L'unica modifica disposta dalla Corte d'Appello, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, riguarda la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario del paziente. Cambia solo il beneficiario del pagamento, non l'importo. Restano fuori dal totale, perché non sono risarcimento, le spese di lite di primo grado poste a carico della struttura (550,00 euro di anticipazioni, 9.000,00 euro di compensi, oltre il 15% di spese generali e accessori), le spese di consulenza tecnica d'ufficio poste a carico della struttura e le spese del grado di appello, che la Corte ha integralmente compensato tra le parti
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Campobasso, collegio civile, procedimento n. 363/2021 R.G., decisione assunta in camera di consiglio il 26/06/2025 (il testo non riporta un numero di sentenza né una data di pubblicazione distinti dalla data della decisione). Conferma, salvo che per la distrazione delle spese, la sentenza n. 390/2021 del Tribunale di Isernia, pubblicata il 15/10/2021 nel procedimento n. 1025/2016 R.G. Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 2 difensori e il nome proprio della struttura. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 07/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Nella ricorrenza di un'ipotesi di infezione nosocomiale, spetta alla struttura sanitaria fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione, tra cui "protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali […] l'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica […] il rapporto numerico tra personale e degenti" e altre misure analoghe (richiamando Cass. n. 16900/2023); in mancanza di tale prova la responsabilità della struttura resta ferma e non è esclusa dal fatto che, una volta accertata l'infezione, sia stato tempestivamente attivato un trattamento antibiotico mirato. La costituzione tardiva della parte convenuta, oltre i termini perentori dell'art. 183, comma 6, c.p.c., preclude la possibilità di articolare e fornire tali prove

Fonte: il provvedimento, in PDF · l’altro grado del giudizio, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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