Caso documentato · HAI-216
Infezione contratta in ospedale a Milano, risarcimento di 66.248 € nel 2026
Nel 2026 è stato riconosciuto un risarcimento di 66.248 € per un caso di Infezione profonda del sito chirurgico da Acinetobacter baumannii multiresistente (MDR+) e da un secondo germe il cui nome risulta oscurato nella copia disponibile (verosimilmente Staphylococcus aureus meticillino resistente, come indicato nella sentenza di primo grado), con evoluzione in osteomielite tibiale, contratta in Chirurgia vascolare. Intervento di revisione di by pass femoro popliteo in vena safena con legatura di due fistole artero venose (24 dicembre 2014), in paziente con grave arteriopatia periferica cronica pregressa (morbo di Buerger). Il risarcimento complessivo del caso, sommando i due gradi di giudizio, e' di 66.248,00 euro. Il Tribunale di Milano (sentenza n. 273/2025) aveva liquidato 41.504,00 euro per il danno biologico differenziale (l'anticipazione di circa due anni dei tempi dell'amputazione rispetto a quanto sarebbe comunque avvenuto per la patologia vascolare pregressa), oltre interessi compensativi; questa somma e' stata confermata in appello. La Corte d'Appello di Milano ha aggiunto un'ulteriore somma di 24.744,00 euro per il danno patrimoniale da lucro cessante, calcolata moltiplicando per due (gli anni di anticipazione) la contrazione di reddito annua documentata di 12.372,00 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi. Restano fuori dal conto le spese processuali del primo grado (10.000,00 euro di compensi oltre accessori di legge e 804,00 euro di esborsi) e del grado d'appello (6.946,00 euro di compensi oltre accessori), tutte poste a carico della struttura ma non sommate al risarcimento. Restano inoltre respinte le domande di danno psichico, danno emergente per protesi e assistenza futura, danno da mancato consenso informato e danno risarcitorio della compagna convivente.
La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Milano, sezione II civile, collegio, secondo grado (sentenza n. 94/2026, RG 603/2025). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-216 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Corte d'Appello di Milano, sezione II civile, collegio, secondo grado (sentenza n. 94/2026, RG 603/2025)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 12/11/2025
- Città
- Milano
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, RG 603/2025, in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 273/2025 del 13 gennaio 2025 (stesso caso gia' catalogato come procedimento di primo grado)
- Infezione
- Infezione profonda del sito chirurgico da Acinetobacter baumannii multiresistente (MDR+) e da un secondo germe il cui nome risulta oscurato nella copia disponibile (verosimilmente Staphylococcus aureus meticillino resistente, come indicato nella sentenza di primo grado), con evoluzione in osteomielite tibiale
- Categoria
- Acinetobacter
- Reparto o contesto
- Chirurgia vascolare. Intervento di revisione di by pass femoro popliteo in vena safena con legatura di due fistole artero venose (24 dicembre 2014), in paziente con grave arteriopatia periferica cronica pregressa (morbo di Buerger)
- Risarcimento riconosciuto
- 66.248 €Il risarcimento complessivo del caso, sommando i due gradi di giudizio, e' di 66.248,00 euro. Il Tribunale di Milano (sentenza n. 273/2025) aveva liquidato 41.504,00 euro per il danno biologico differenziale (l'anticipazione di circa due anni dei tempi dell'amputazione rispetto a quanto sarebbe comunque avvenuto per la patologia vascolare pregressa), oltre interessi compensativi; questa somma e' stata confermata in appello. La Corte d'Appello di Milano ha aggiunto un'ulteriore somma di 24.744,00 euro per il danno patrimoniale da lucro cessante, calcolata moltiplicando per due (gli anni di anticipazione) la contrazione di reddito annua documentata di 12.372,00 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi. Restano fuori dal conto le spese processuali del primo grado (10.000,00 euro di compensi oltre accessori di legge e 804,00 euro di esborsi) e del grado d'appello (6.946,00 euro di compensi oltre accessori), tutte poste a carico della struttura ma non sommate al risarcimento. Restano inoltre respinte le domande di danno psichico, danno emergente per protesi e assistenza futura, danno da mancato consenso informato e danno risarcitorio della compagna convivente.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 94/2026, deliberata in camera di consiglio il 12/11/2025, RG 603/2025, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Milano n. 273/2025 del 13 gennaio 2025 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 5 difensori, 1 persona privata e il nome proprio della struttura. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Il 06/09/2026, sul provvedimento di primo grado che accompagna la scheda, sono stati tolti anche il nome dell'ospedale del ricovero e quello della piccola societa' di cui il paziente era socio d'opera. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Quando la lesione da infezione nosocomiale si innesta su una patologia vascolare preesistente che avrebbe comunque condotto all'amputazione, il danno risarcibile e' quello differenziale. Si calcola il valore dell'invalidita' complessivamente accertata e si sottrae il valore dell'invalidita' derivante dalle menomazioni preesistenti concorrenti, salva l'equita' correttiva del giudice (Cass. n. 35025/2022 e n. 28896/2019). La personalizzazione del danno biologico richiede l'allegazione e la prova di circostanze specifiche ed eccezionali, ulteriori rispetto alle ordinarie conseguenze della lesione e non puo' fondarsi su capitoli di prova generici (Cass. sez. III, 23.8.2023 n. 25138 e 30.7.2024 n. 21409).
Fonte: il provvedimento, in PDF · l’altro grado del giudizio, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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