Caso documentato · HAI-151
Infezione contratta in ospedale a Pavia, il caso deciso nel 2019
Nel 2019 un procedimento ha riguardato un caso di Acinetobacter baumannii, Enterobacter aerogenes, Serratia marcescens, contratta in Rianimazione II, dove insorsero le infezioni, dopo un ricovero in Neurochirurgia per l'intervento. Il giudice ha liquidato 2490.00 euro, ma solo per il periodo di malattia temporanea legato all'infezione, perché il nesso causale col decesso e' stato escluso. Per questo la cifra resta fuori dai conteggi economici del sito. Somma liquidata per il solo danno biologico da invalidità temporanea nel periodo dell'infezione da Acinetobacter baumannii (poi debellata): IT al 75% per 10 giorni, al 50% per 15 giorni, al 25% per 20 giorni, secondo le tabelle milanesi 2018. Non comprende rivalutazione monetaria e interessi legali, riconosciuti dal giudice ma non quantificati in una cifra fissa nel provvedimento. Non comprende le spese di lite (1.716,00 euro di esborsi più 4.536,00 euro di compenso professionale) poste a carico della struttura convenuta. Tutte le altre domande di risarcimento, comprese quelle legate al decesso, sono state respinte perché il nesso causale fra l'infezione e la morte non è st La condanna e la cifra sono state confermate in appello il 02/02/2022, con la sentenza n. 356/2022 della Corte d'Appello di Milano, che ospitiamo accanto al primo grado.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Pavia, Sezione Terza Civile, primo grado. Confermato dalla Corte d'Appello di Milano, Sezione Seconda Civile, sentenza n. 356/2022, RG 456/2020, pubblicata il 02/02/2022, che ha rigettato l'appello degli eredi.. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-151 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Pavia, Sezione Terza Civile, primo grado. Confermato dalla Corte d'Appello di Milano, Sezione Seconda Civile, sentenza n. 356/2022, RG 456/2020, pubblicata il 02/02/2022, che ha rigettato l'appello degli eredi.
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 13/12/2019 (pubblicazione; nel testo la decisione porta 10/12/2019)
- Città
- Pavia
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilità sanitaria, con chiamata in causa della compagnia assicuratrice della struttura convenuta, R.G. n. 6925/2014
- Infezione
- Acinetobacter baumannii, Enterobacter aerogenes, Serratia marcescens
- Categoria
- Acinetobacter
- Reparto o contesto
- Rianimazione II, dove insorsero le infezioni, dopo un ricovero in Neurochirurgia per l'intervento
- Risarcimento riconosciuto
- non entra nei conteggiIl giudice ha liquidato 2490.00 euro, ma solo per il periodo di malattia temporanea legato all'infezione, perché il nesso causale col decesso e' stato escluso. Per questo la cifra resta fuori dai conteggi economici del sito. Somma liquidata per il solo danno biologico da invalidità temporanea nel periodo dell'infezione da Acinetobacter baumannii (poi debellata): IT al 75% per 10 giorni, al 50% per 15 giorni, al 25% per 20 giorni, secondo le tabelle milanesi 2018. Non comprende rivalutazione monetaria e interessi legali, riconosciuti dal giudice ma non quantificati in una cifra fissa nel provvedimento. Non comprende le spese di lite (1.716,00 euro di esborsi più 4.536,00 euro di compenso professionale) poste a carico della struttura convenuta. Tutte le altre domande di risarcimento, comprese quelle legate al decesso, sono state respinte perché il nesso causale fra l'infezione e la morte non è st La condanna e la cifra sono state confermate in appello il 02/02/2022, con la sentenza n. 356/2022 della Corte d'Appello di Milano, che ospitiamo accanto al primo grado.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Pavia, sentenza n. 1914/2019, RG 6925/2014, pubbl. 13/12/2019 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi i difensori, per la regola decisa il 22/08/2026. Negli atti che ospitiamo restano i magistrati, che firmano la decisione. Gli avvocati no. Nessun consulente tecnico risultava nominato in chiaro. Il 29/08/2026 e' stato aggiunto il provvedimento di appello (Corte d'Appello di Milano n. 356/2022). Oscurati i tre difensori e un cognome di parte sfuggito all'anonimizzazione della fonte, che compariva in piu' punti. Restano i tre magistrati. Controllato il 28/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con secondo passaggio di verifica sui dati duri (estremi, esito, importo, struttura).
Il principio affermato. La struttura sanitaria risponde ex art. 1218 c.c. delle infezioni nosocomiali riconducibili a carenze organizzative provate, salvo che dimostri la causa non imputabile. Il nesso causale fra l'infezione e il danno lamentato va però accertato secondo il criterio del più probabile che non. Se resta incerto, la domanda relativa al danno maggiore, qui il decesso, va respinta anche a fronte di una responsabilità accertata per l'infezione in sé.
Fonte: il provvedimento, in PDF · l’altro grado del giudizio, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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