Caso documentato · HAI-148
Infezione contratta in ospedale a Palermo, risarcimento di 79.141 € nel 2022
Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 79.141 € per un caso di Acinetobacter baumannii multi resistente (meningite batterica post chirurgica). Il testo usa due grafie diverse per lo stesso germe: «Acinetobacter baumannii multi resistente» nella parte narrativa e «Acinetobacter Baumanii» nella difesa della convenuta e nella motivazione, contratta in Ambito neurochirurgico. Intervento di asportazione di uno schwannoma del nervo acustico con approccio retromastoideo sinistro. Dopo l'intervento la paziente è stata seguita dalla U.O. di Anestesia e Rianimazione 2° G., dove è stata poi trasferita per l'aggravamento e dove è stata diagnosticata la meningite. Il testo non usa un'etichetta di reparto propria oltre a questi riferimenti. È l'importo liquidato nel dispositivo a favore dell'attrice, oltre interessi dalla decisione al soddisfo. In motivazione il giudice indica le voci di danno. Euro 77.500,00 per l'invalidità permanente al 22%, con un aumento personalizzante per il decorso clinico complesso (il testo qui presenta una frase incompleta: «IP 22% pari ad euro, oltre euro 9000,00...», senza il valore numerico dopo «euro»), più euro 9.000,00 per 90 giorni di invalidità temporanea assoluta (100 euro al giorno) ed euro 3.000,00 per 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; a queste si aggiungono euro 295,37 di spese mediche dirette ed euro 200,00 di spese per la consulenza di parte. La somma di queste voci, come scritte nel testo, non coincide con il totale finale. Il giudice indica che l'importo va devalutato alla data dell'illecito e rivalutato ad oggi con interessi legali anno per anno ed è da questo passaggio, non riportato nei dettagli, che deriva il totale di euro 79.141,00. Non comprende le spese di lite, liquidate a parte in complessivi euro 12.500,00 (di cui euro 3.000,00 per la fase di ATP) oltre spese generali, IVA e CPA, né le spese di consulenza tecnica d'ufficio, poste anch'esse definitivamente a carico della struttura convenuta.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Palermo, Sezione III Civile, primo grado, giudice monocratico (sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-148 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Palermo, Sezione III Civile, primo grado, giudice monocratico (sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 05/05/2022 (pubblicazione)
- Città
- Palermo
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile ordinario di risarcimento danni per responsabilità sanitaria, promosso dalla paziente, preceduto da un accertamento tecnico preventivo (ATP) svolto tra le parti
- Infezione
- Acinetobacter baumannii multi resistente (meningite batterica post chirurgica). Il testo usa due grafie diverse per lo stesso germe: «Acinetobacter baumannii multi resistente» nella parte narrativa e «Acinetobacter Baumanii» nella difesa della convenuta e nella motivazione
- Categoria
- Acinetobacter
- Reparto o contesto
- Ambito neurochirurgico. Intervento di asportazione di uno schwannoma del nervo acustico con approccio retromastoideo sinistro. Dopo l'intervento la paziente è stata seguita dalla U.O. di Anestesia e Rianimazione 2° G., dove è stata poi trasferita per l'aggravamento e dove è stata diagnosticata la meningite. Il testo non usa un'etichetta di reparto propria oltre a questi riferimenti
- Risarcimento riconosciuto
- 79.141 €È l'importo liquidato nel dispositivo a favore dell'attrice, oltre interessi dalla decisione al soddisfo. In motivazione il giudice indica le voci di danno. Euro 77.500,00 per l'invalidità permanente al 22%, con un aumento personalizzante per il decorso clinico complesso (il testo qui presenta una frase incompleta: «IP 22% pari ad euro, oltre euro 9000,00...», senza il valore numerico dopo «euro»), più euro 9.000,00 per 90 giorni di invalidità temporanea assoluta (100 euro al giorno) ed euro 3.000,00 per 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; a queste si aggiungono euro 295,37 di spese mediche dirette ed euro 200,00 di spese per la consulenza di parte. La somma di queste voci, come scritte nel testo, non coincide con il totale finale. Il giudice indica che l'importo va devalutato alla data dell'illecito e rivalutato ad oggi con interessi legali anno per anno ed è da questo passaggio, non riportato nei dettagli, che deriva il totale di euro 79.141,00. Non comprende le spese di lite, liquidate a parte in complessivi euro 12.500,00 (di cui euro 3.000,00 per la fase di ATP) oltre spese generali, IVA e CPA, né le spese di consulenza tecnica d'ufficio, poste anch'esse definitivamente a carico della struttura convenuta.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Palermo, sentenza n. 1930/2022, RG 10797/2020, pubbl. 05/05/2022 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi i difensori, per la regola decisa il 22/08/2026. Negli atti che ospitiamo restano i magistrati, che firmano la decisione. Gli avvocati no. Nessun consulente tecnico risultava nominato in chiaro. Controllato il 28/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con secondo passaggio di verifica sui dati duri (estremi, esito, importo, struttura).
Il principio affermato. In tema di infezioni nosocomiali la struttura sanitaria deve garantire la sterilità non solo dello strumentario chirurgico ma dell'intero ambiente operatorio, poiché l'insorgenza di un'infezione di questo tipo non è né eccezionale né imprevedibile (Cass. civ., ord. 17696/2020). L'onere di provare di aver approntato in concreto tutte le misure necessarie per l'igiene della sala operatoria è a carico della struttura; se tale prova manca, in assenza di fattori di rischio alternativi per l'infezione, la struttura risponde del danno.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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