Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-147

Infezione contratta in ospedale a Cosenza, risarcimento di 280.001 € nel 2025

Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 280.001 € per un caso di Infezione da Staphylococcus aureus, indicata nel testo anche come "stafilococco aureo" e "Staphylococcus Aureus", qualificata come infezione periprotesica e del sito chirurgico. Un tampone di ferita profonda del 28/07/2017 risulta positivo anche per Acinetobacter Baumani. Alla dimissione la diagnosi riporta "infezione peri protesica da Stafilococco meticillino resistente", contratta in U.O.C. di Chirurgia Vascolare, dove il paziente viene sottoposto all'intervento di PTA arteria femorale superficiale e stenting arteria poplitea destra e dove rientra per la sospetta infezione periprotesica. Trasferimento successivo all'Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive per il trattamento dell'infezione da Staphylococcus aureus. Somma composta da due voci, liquidate secondo le tabelle del Tribunale di Milano: 258.726,00 euro per danno non patrimoniale da lesione permanente (invalidità permanente al 40%) più 21.275,00 euro per danno biologico temporaneo (280 giorni di inabilità, di cui 60 assoluta, 60 al 75% e 160 al 50%). Oltre interessi legali dal 16/05/2017, da calcolare sulla somma devalutata e poi rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione. Non comprende le spese processuali, liquidate a parte in 26.102,00 euro di compensi più le spese di CTU, né il danno patrimoniale da capacità lavorativa, respinto per mancanza di prova dei redditi pregressi. Nessun importo è a carico della compagnia assicuratrice, convenuta in solido. La domanda contro di essa è stata respinta

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, primo grado, giudice unico. Decisione assunta con il rito della trattazione scritta, ex artt. 281 quinquies e 190 c.p.c., dopo un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. (R.G. n. 3545/20). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-147 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, primo grado, giudice unico. Decisione assunta con il rito della trattazione scritta, ex artt. 281 quinquies e 190 c.p.c., dopo un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. (R.G. n. 3545/20)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
13/01/2025 (pubblicazione; nel testo la decisione porta 11/01/2025)
Città
Cosenza
Tipo di procedimento
Giudizio ordinario di risarcimento danni da responsabilità sanitaria, promosso dal paziente danneggiato contro la struttura convenuta e la sua compagnia assicuratrice, chiamate in solido, per un'infezione nosocomiale contratta durante un intervento chirurgico. Preceduto da un accertamento tecnico preventivo. Domanda accolta nei confronti della struttura, respinta nei confronti della compagnia assicuratrice
Infezione
Infezione da Staphylococcus aureus, indicata nel testo anche come "stafilococco aureo" e "Staphylococcus Aureus", qualificata come infezione periprotesica e del sito chirurgico. Un tampone di ferita profonda del 28/07/2017 risulta positivo anche per Acinetobacter Baumani. Alla dimissione la diagnosi riporta "infezione peri protesica da Stafilococco meticillino resistente"
Categoria
Acinetobacter
Reparto o contesto
U.O.C. di Chirurgia Vascolare, dove il paziente viene sottoposto all'intervento di PTA arteria femorale superficiale e stenting arteria poplitea destra e dove rientra per la sospetta infezione periprotesica. Trasferimento successivo all'Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive per il trattamento dell'infezione da Staphylococcus aureus
Risarcimento riconosciuto
280.001 €Somma composta da due voci, liquidate secondo le tabelle del Tribunale di Milano: 258.726,00 euro per danno non patrimoniale da lesione permanente (invalidità permanente al 40%) più 21.275,00 euro per danno biologico temporaneo (280 giorni di inabilità, di cui 60 assoluta, 60 al 75% e 160 al 50%). Oltre interessi legali dal 16/05/2017, da calcolare sulla somma devalutata e poi rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione. Non comprende le spese processuali, liquidate a parte in 26.102,00 euro di compensi più le spese di CTU, né il danno patrimoniale da capacità lavorativa, respinto per mancanza di prova dei redditi pregressi. Nessun importo è a carico della compagnia assicuratrice, convenuta in solido. La domanda contro di essa è stata respinta
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Cosenza, sentenza n. 51/2025, RG 3394/2021, pubbl. 13/01/2025 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi i difensori, per la regola decisa il 22/08/2026. Negli atti che ospitiamo restano i magistrati, che firmano la decisione. Gli avvocati no. Nessun consulente tecnico risultava nominato in chiaro. Controllato il 28/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con secondo passaggio di verifica sui dati duri (estremi, esito, importo, struttura).

Il principio affermato. Nella responsabilità sanitaria da infezione nosocomiale il nesso causale si accerta con il criterio del "più probabile che non". Se l'origine ospedaliera dell'infezione è provata, la struttura deve dimostrare di aver adottato tutte le misure utili a prevenirla, prova che qui non è stata fornita. L'azione diretta del danneggiato contro la compagnia assicuratrice della struttura, prevista dall'art. 12 della legge 24/2017, si applica solo dopo l'entrata in vigore del decreto sui requisiti minimi delle polizze assicurative, non ancora emanato quando è iniziato questo giudizio. Per questo la domanda contro l'assicuratrice viene respinta

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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