Caso documentato · HAI-144
Infezione contratta in ospedale a Palermo, risarcimento di 672.474 € nel 2026
Nel 2026 è stato riconosciuto un risarcimento di 672.474 € per un caso di Acinetobacter baumannii multiresistente, contratta in Centro Ustioni, in regime di terapia intensiva. Somma di quattro condanne per danno da perdita del rapporto parentale e danno patrimoniale iure proprio: 265.480,00 euro alla moglie (comprensivi di 203.372,00 euro di danno non patrimoniale e di 53.108,00 euro di danno patrimoniale, già rivalutato, per la perdita del contributo economico del coniuge), 172.084,00 euro a ciascuno dei due figli (344.168,00 euro in totale) e 62.826,00 euro al nipote minore. Non comprende gli interessi legali dovuti dalla data della sentenza fino al soddisfo, le spese di lite (1.713,00 euro di esborsi e 22.457,00 euro di compensi, oltre IVA, CPA e spese generali) né le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto separato. Tutte poste a carico della struttura convenuta.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile, primo grado, composizione monocratica. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-144 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile, primo grado, composizione monocratica
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 11/05/2026 (pubblicazione)
- Città
- Palermo
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile ordinario di risarcimento danni da morte per colpa medica, promosso dal coniuge superstite e dai due figli, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul nipote minore, per il danno da perdita del rapporto parentale e per il danno patrimoniale conseguenti al decesso del congiunto per infezione nosocomiale. Il giudice ha inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nell'ambito contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.
- Infezione
- Acinetobacter baumannii multiresistente
- Categoria
- Acinetobacter
- Reparto o contesto
- Centro Ustioni, in regime di terapia intensiva
- Risarcimento riconosciuto
- 672.474 €Somma di quattro condanne per danno da perdita del rapporto parentale e danno patrimoniale iure proprio: 265.480,00 euro alla moglie (comprensivi di 203.372,00 euro di danno non patrimoniale e di 53.108,00 euro di danno patrimoniale, già rivalutato, per la perdita del contributo economico del coniuge), 172.084,00 euro a ciascuno dei due figli (344.168,00 euro in totale) e 62.826,00 euro al nipote minore. Non comprende gli interessi legali dovuti dalla data della sentenza fino al soddisfo, le spese di lite (1.713,00 euro di esborsi e 22.457,00 euro di compensi, oltre IVA, CPA e spese generali) né le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto separato. Tutte poste a carico della struttura convenuta.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Palermo, sentenza n. 3120/2026, RG 3337/2022, pubbl. 11/05/2026 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi i difensori, per la regola decisa il 22/08/2026. Negli atti che ospitiamo restano i magistrati, che firmano la decisione. Gli avvocati no. Nessun consulente tecnico risultava nominato in chiaro. Controllato il 28/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con secondo passaggio di verifica sui dati duri (estremi, esito, importo, struttura).
Il principio affermato. Nelle cause per infezione nosocomiale il paziente prova con presunzioni semplici, secondo i criteri temporale, topografico e clinico, che l'infezione è stata contratta in ospedale. A quel punto spetta alla struttura dimostrare di avere applicato tutti i protocolli di prevenzione. Se la struttura non fornisce questa prova, resta responsabile anche se il paziente aveva condizioni pregresse che hanno reso l'infezione più probabile.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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