Caso documentato · HAI-142
Infezione contratta in ospedale a Napoli, risarcimento di 210.107,50 € nel 2023
Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 210.107,50 € per un caso di Escherichia coli multiresistente; Acinetobacter baumannii; Staphylococcus aureus, contratta in Reparto di Ortopedia, ricovero per intervento di artroprotesi al ginocchio destro. Somma di due voci di danno non patrimoniale liquidate nel dispositivo: 146.500,00 euro per invalidità permanente del 30%, quale danno differenziale di natura iatrogena calcolato con le tabelle del Tribunale di Milano (173.855,00 euro per l'invalidità complessiva del 45% meno 27.355,00 euro per l'invalidità che sarebbe residuata anche senza le complicanze infettive, pari al 15%) e 63.607,50 euro per invalidità temporanea (6.633,00 per ITT di 67 giorni, 8.910,00 per ITP di 120 giorni al 75%, 48.064,50 per ITP di 971 giorni al 50%). L'importo è dovuto oltre interessi legali, calcolati sulla somma devalutata a febbraio 2015 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza. Non comprende le spese di lite (1.166,52 euro di esborsi ed 14.103,00 euro di compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA) né le spese di CTU, entrambe poste a carico della convenuta ma liquidate separatamente.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Napoli, VIII Sezione Civile, primo grado (giudice unico). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-142 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Napoli, VIII Sezione Civile, primo grado (giudice unico)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 11/10/2023 (pubblicazione)
- Città
- Napoli
- Tipo di procedimento
- Giudizio civile ordinario di risarcimento del danno da responsabilità professionale/sanitaria per infezione nosocomiale, promosso dalla paziente contro la struttura ospedaliera convenuta; responsabilità qualificata come contrattuale (da contatto sociale), con onere della prova ripartito secondo Cass. Civ. nn. 24073/2017 e 18392/2017.
- Infezione
- Escherichia coli multiresistente; Acinetobacter baumannii; Staphylococcus aureus
- Categoria
- Acinetobacter
- Reparto o contesto
- Reparto di Ortopedia, ricovero per intervento di artroprotesi al ginocchio destro
- Risarcimento riconosciuto
- 210.107,50 €Somma di due voci di danno non patrimoniale liquidate nel dispositivo: 146.500,00 euro per invalidità permanente del 30%, quale danno differenziale di natura iatrogena calcolato con le tabelle del Tribunale di Milano (173.855,00 euro per l'invalidità complessiva del 45% meno 27.355,00 euro per l'invalidità che sarebbe residuata anche senza le complicanze infettive, pari al 15%) e 63.607,50 euro per invalidità temporanea (6.633,00 per ITT di 67 giorni, 8.910,00 per ITP di 120 giorni al 75%, 48.064,50 per ITP di 971 giorni al 50%). L'importo è dovuto oltre interessi legali, calcolati sulla somma devalutata a febbraio 2015 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza. Non comprende le spese di lite (1.166,52 euro di esborsi ed 14.103,00 euro di compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA) né le spese di CTU, entrambe poste a carico della convenuta ma liquidate separatamente.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Napoli, sentenza n. 9214/2023, RG 25777/2019, pubbl. 11/10/2023 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi i difensori, per la regola decisa il 22/08/2026. Negli atti che ospitiamo restano i magistrati, che firmano la decisione. Gli avvocati no. Nessun consulente tecnico risultava nominato in chiaro. Controllato il 28/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con secondo passaggio di verifica sui dati duri (estremi, esito, importo, struttura).
Il principio affermato. Nella responsabilità contrattuale della struttura sanitaria da contatto sociale, il paziente deve provare il contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, allegando un inadempimento astrattamente idoneo a causare il danno; spetta poi alla struttura convenuta dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che non ha avuto rilevanza causale. Il danno da infezione nosocomiale sopravvenuta su una menomazione preesistente si liquida per differenza, secondo le tabelle del Tribunale di Milano per il danno differenziale iatrogeno.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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