Caso documentato · HAI-141
Infezione contratta in ospedale a Benevento, risarcimento di 20.000 € nel 2022
Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 20.000 € per un caso di Acinetobacter baumannii (nel testo scritto anche come «Acinetobacterium baumannii» e «Acinetobacter Baumanni»), contratta in Reparto di Neurochirurgia, dove il paziente subisce un intervento di ventricolo-cisternostomia il 24 luglio 2017 e reparto di terapia intensiva (Neurorianimazione) dello stesso ospedale, dove secondo la ricostruzione dei ricorrenti e della CTU viene contratta l'infezione. Somma di due voci liquidate in dispositivo a favore dei cinque eredi ricorrenti (la moglie e quattro figli): 10.000,00 euro di danno non patrimoniale forfettario riconosciuto al defunto per il periodo di sopravvivenza residua sottratto dall'infezione, trasmesso agli eredi iure hereditatis; e 10.000,00 euro di danno non patrimoniale iure proprio riconosciuto agli eredi, in ragione di 2.000,00 euro ciascuno. L'importo non comprende la rivalutazione monetaria né gli interessi legali dal 23/7/2017 all'effettivo soddisfo e non comprende le spese di lite liquidate separatamente (286,00 euro di esborsi, 13.868,00 euro di compensi di avvocato, oltre rimborso delle spese di CTU sostenute in sede cautelare, spese generali, IVA e CPA).
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Benevento, Sezione Seconda Civile, primo grado, ordinanza ex art. 702-bis c.p.c.. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-141 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Benevento, Sezione Seconda Civile, primo grado, ordinanza ex art. 702-bis c.p.c.
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 14/01/2022 (pubblicazione; nel testo la decisione porta 13/01/2022)
- Città
- Benevento
- Tipo di procedimento
- Procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. promosso dagli eredi del paziente deceduto, preceduto da un accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. davanti allo stesso Tribunale (R.G. n. 3000/2020)
- Infezione
- Acinetobacter baumannii (nel testo scritto anche come «Acinetobacterium baumannii» e «Acinetobacter Baumanni»)
- Categoria
- Acinetobacter
- Reparto o contesto
- Reparto di Neurochirurgia, dove il paziente subisce un intervento di ventricolo-cisternostomia il 24 luglio 2017 e reparto di terapia intensiva (Neurorianimazione) dello stesso ospedale, dove secondo la ricostruzione dei ricorrenti e della CTU viene contratta l'infezione
- Risarcimento riconosciuto
- 20.000 €Somma di due voci liquidate in dispositivo a favore dei cinque eredi ricorrenti (la moglie e quattro figli): 10.000,00 euro di danno non patrimoniale forfettario riconosciuto al defunto per il periodo di sopravvivenza residua sottratto dall'infezione, trasmesso agli eredi iure hereditatis; e 10.000,00 euro di danno non patrimoniale iure proprio riconosciuto agli eredi, in ragione di 2.000,00 euro ciascuno. L'importo non comprende la rivalutazione monetaria né gli interessi legali dal 23/7/2017 all'effettivo soddisfo e non comprende le spese di lite liquidate separatamente (286,00 euro di esborsi, 13.868,00 euro di compensi di avvocato, oltre rimborso delle spese di CTU sostenute in sede cautelare, spese generali, IVA e CPA).
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Benevento, ordinanza RG 3865/2021 (numero di provvedimento non indicato), pubbl. 14/01/2022 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati da noi i difensori, per la regola decisa il 22/08/2026. Negli atti che ospitiamo restano i magistrati, che firmano la decisione. Gli avvocati no. Nessun consulente tecnico risultava nominato in chiaro. Controllato il 28/08/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con secondo passaggio di verifica sui dati duri (estremi, esito, importo, struttura).
Il principio affermato. Il giudice ritiene provata la responsabilità della struttura per l'infezione nosocomiale contratta durante il ricovero, individuata dalla CTU come concausa preponderante (circa il 90 per cento) del decesso rispetto alle gravi patologie preesistenti del paziente. Poiché quest'ultimo, per tali patologie, avrebbe comunque avuto un'aspettativa di vita residua breve, il danno risarcibile viene limitato a tale periodo e liquidato in via equitativa e forfettaria.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
Altri casi documentati
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