Osservatorio ICA Italia

Regolamento editoriale

Le regole con cui decidiamo che cosa si pubblica

Questo regolamento è richiamato dalla clausola di indipendenza dello statuto in preparazione, che impegna la società ad avere regole scritte e rese pubbliche sulla verifica delle fonti, sulla dichiarazione dei sostenitori e sull’assenza di ogni loro influenza sui contenuti. Testo in vigore dal 16/09/2026.

Il regolamento è adottato da chi ha fondato l’Osservatorio, si applica a ogni contenuto pubblicato dal giorno in cui il sito va online. Sarà recepito dalla società che editerà l’Osservatorio una volta costituita.

Art. 1 · Oggetto

L’Osservatorio ICA Italia raccoglie, verifica e rende pubblicamente accessibili dati, provvedimenti giudiziari e documenti pubblici sulle infezioni correlate all’assistenza in Italia. Non produce ricerca scientifica originale. Non è una testata di cronaca giudiziaria. Rende leggibile e ritrovabile ciò che è già pubblico ma sparso.

Un provvedimento entra nell’archivio quando il giudice riconosce che l’infezione è stata contratta durante il ricovero o la cura. La domanda è sempre la stessa, cioè dove l’infezione è nata. Non conta l’origine del microrganismo, perché un germe già presente sul paziente può causare un’infezione che nasce in reparto, per esempio attraverso un catetere. Non conta nemmeno da quale struttura il paziente sia arrivato, quando il giudice attribuisce l’infezione all’assistenza ricevuta. Restano fuori le infezioni già in atto al momento dell’ingresso. Restano fuori anche i contagi che il giudice attribuisce al sangue o agli emoderivati trasfusi, che seguono una disciplina propria. Se invece il provvedimento esclude il prodotto trasfuso e indica una pratica del reparto, come un contatto crociato o uno strumento, il caso rientra fra quelli che documentiamo.

Art. 2 · Che cosa l’Osservatorio non fa

  • Non offre assistenza legale, non mette in contatto chicchessia con avvocati, non segnala professionisti.
  • Non pubblica classifiche di strutture sanitarie né elenchi di ospedali peggiori.
  • Non fa il nome di alcun professionista sanitario.
  • Non prende posizione sul merito delle decisioni dei giudici.
  • Non cita né promuove prodotti, marchi o fornitori.
  • Non offre consulenza medica.

Art. 3 · Responsabilità editoriale

La decisione su che cosa si pubblica spetta esclusivamente alla redazione dell’Osservatorio, in capo a chi lo dirige. Nessun soggetto esterno può decidere, suggerire o condizionare la pubblicazione, la rimozione o il contenuto di un’informazione. Ogni contenuto pubblicato è riferibile all’Osservatorio, che ne risponde.

Art. 4 · Verifica delle fonti

Nessun dato e nessun caso è pubblicato se non supera due controlli distinti.

  • La fonte viene aperta e letta, per accertare che riguardi proprio quel caso o riporti proprio quella cifra. Un titolo attinente non basta.
  • Il collegamento alla fonte viene provato, per accertare che chiunque possa raggiungerla. Quando la fonte è un provvedimento privo di collegamento libero, al suo posto vengono provati gli estremi, in modo che chiunque possa ritrovarlo per conto proprio.

Il primo controllo è compiuto da chi inserisce la voce, il secondo è ripetuto in modo automatico su tutte le fonti citate dal sito. Un dato privo di riscontro non si pubblica.

Art. 5 · Qualità delle fonti

Le fonti sono classificate in ordine decrescente di affidabilità. Documento ufficiale o atto originale. Fonte istituzionale. Testata giornalistica. Pagina di parte, utilizzabile soltanto se descrive proprio quel caso e purché la sua natura sia dichiarata nella scheda. Una voce sostenuta unicamente da una fonte di parte lo dichiara al lettore.

Ogni dato epidemiologico rinvia alla pubblicazione specifica dell’ente che l’ha prodotto, mai a una pagina generica.

Le tre categorie di fonte

Ogni scheda dichiara a quale delle tre categorie appartiene la propria.

  1. Fonte aperta. Un collegamento che il lettore apre con un clic. È la regola normale per i casi che poggiano su una testata o su una pagina di parte. A queste fonti ribussa ogni settimana il controllo automatico dell’articolo 9.
  2. Fonte pubblica non aperta. Sono gli archivi pubblici che raccolgono i provvedimenti civili dei tribunali e delle corti d’appello. Il singolo provvedimento non si apre con un clic da una pagina qualunque, quindi quando possiamo lo ospitiamo noi e il lettore lo legge qui, come già facciamo con la sentenza di Cassazione sulle infezioni ospedaliere. Prima di pubblicarlo controlliamo che l’anonimizzazione della fonte abbia tenuto, perché qualche volta lascia in chiaro il nome di una persona privata. In quel caso lo togliamo dal documento, non lo copriamo. Lo diciamo nella scheda. Quando il documento non lo ospitiamo, la scheda porta gli estremi per intero, che bastano a ritrovarlo. Al posto del controllo automatico settimanale la scheda porta chi lo ha verificato e quando.
  3. Fonte non consultabile dal pubblico. È il caso di un archivio che il pubblico non può consultare e il cui contratto vieta di riprodurre il testo del provvedimento e di farlo consultare a terzi. Un caso così si pubblica come scheda con i soli estremi, dichiarando che il provvedimento non è disponibile in rete, senza mai nominare chi lo ha segnalato. Anche qui la scheda porta chi lo ha verificato e quando.

Nelle ultime due categorie l’importo non entra nei conteggi economici del sito finché non è confermato da un secondo riscontro, come già avviene per le fonti di parte. Oggi l’archivio contiene casi della prima e della seconda categoria. Della terza non ce n’è ancora nessuno.

Art. 6 · Trattamento dei provvedimenti giudiziari

I provvedimenti giudiziari sono trattati come fatti documentati, mai come accuse dell’Osservatorio.

  • Di ogni caso è indicata la sede del procedimento e il grado di giudizio.
  • Di ogni caso è indicato lo stato del procedimento. Quando le fonti pubbliche consultate non permettono di stabilire se la decisione sia definitiva, la scheda lo dichiara apertamente. In Italia non esiste un registro pubblico che dia conto delle impugnazioni civili, quindi il silenzio non è mai interpretato come definitività.
  • Il linguaggio riporta l’esito processuale, non un giudizio di colpa. Si scrive che è stato riconosciuto un risarcimento e che la decisione è stata assunta da quell’autorità giudiziaria. Non si scrive che una struttura ha causato un’infezione.
  • Dove un dato manca, la scheda dichiara che manca. Non si arrotonda, non si ricostruisce.
  • I procedimenti conclusi senza una sentenza, come le mediazioni e gli accertamenti tecnici preventivi, sono indicati come tali e non sono presentati come condanne.
  • Ogni scheda avverte che non sostituisce la lettura del provvedimento originale.

Art. 7 · Il nome delle strutture sanitarie

L’Osservatorio documenta un fenomeno sanitario, non il singolo ospedale. Esiste per rendere visibile un problema di sistema e per contribuire a ridurlo insieme a chi lavora nelle strutture, non per indicare responsabili. Dal 09/09/2026 il nome della struttura coinvolta non compare in nessun testo scritto dall’Osservatorio: non nel titolo delle schede, non nell’anteprima mostrata dai motori di ricerca, non nel racconto del caso, non nel riquadro della mappa, non nell’elenco dei casi di una regione. Le pagine indicano la città, il reparto e il tipo di struttura, cioè se è pubblica, privata accreditata o privata non accreditata.

Dal 03/09/2026 la regola vale anche per le fonti che l’Osservatorio collega. Una pagina esterna che nomina la struttura non è una fonte del sito, qualunque sia la testata e anche quando la pagina è a pagamento. Un caso resta pubblicato solo se poggia sul provvedimento o su una fonte che la struttura non la nomina. Una pagina scritta dallo studio legale che ha seguito la causa è ammessa se racconta il caso senza nominare la struttura né le persone coinvolte.

Nei provvedimenti che ospitiamo per intero il nome della struttura è oscurato, come i dati delle persone di cui all’articolo 8. L’oscuramento è dichiarato nella scheda. Gli estremi del provvedimento restano per intero, così chiunque può ritrovarlo nella fonte originaria. Il nome resta nell’archivio di lavoro dell’Osservatorio, che non è pubblico, dove serve a non contare due volte lo stesso caso e a collocarlo sulla mappa.

La ragione della regola è di metodo. Un’infezione contratta in ospedale è quasi sempre un problema di sistema. La responsabilità accertata da un giudice in un singolo procedimento non misura la qualità complessiva di una struttura. Un elenco di nomi ordinato per numero di condanne verrebbe letto come una classifica degli ospedali peggiori, che i nostri dati non permettono di fare, perché l’archivio raccoglie i casi diventati pubblici e non tutti i casi: una struttura grande, o che opera dove la stampa locale è attiva, compare più di una struttura piccola i cui procedimenti non escono mai.

La regola vale per tutto il sito, non solo per le schede dei casi: il nome di una struttura esce quando è legato a un danno, resta quando è legato a un fatto neutro o positivo. Una struttura riconosciuta come centro di riferimento, premiata per un risultato o indicata come sede di un convegno si nomina per esteso. Una struttura coinvolta in una condanna, in un focolaio o in un procedimento in corso non si nomina. Vale anche per le notizie di cronaca che l’Osservatorio riprende.

Gli ospedali nominati per esteso restano quelli della sezione dedicata alle buone pratiche, dove il nome è la notizia. Lì la struttura e le persone compaiono con il loro nome solo con un’autorizzazione scritta.

Art. 8 · Persone e riservatezza

I nomi delle persone private non compaiono mai. Non compaiono i pazienti, i loro familiari, i professionisti sanitari coinvolti, i difensori e i consulenti delle parti. Non sono pubblicate storie personali né dettagli clinici individuali. I campi liberi delle nostre fonti di lavoro, che possono contenere nomi di magistrati o di difensori, non vengono pubblicati e restano nella fonte originaria. Dove necessario i dettagli che rendono riconoscibile una persona sono generalizzati.

Dal 03/09/2026 la regola vale anche per le fonti che l’Osservatorio collega. Una pagina esterna che nomina una persona privata, un sanitario, un difensore o un consulente non è una fonte del sito, qualunque sia la testata e anche quando la pagina è a pagamento. Quando tutte le fonti di un caso fanno dei nomi, il caso esce dalle pagine pubbliche e rientra quando esiste il provvedimento oscurato o una fonte che non ne fa.

Nei provvedimenti che ospitiamo sono oscurati i nomi delle persone private, dei sanitari, dei difensori e dei consulenti. Esce anche ogni dato che riporta alla persona senza nominarla, cioè indirizzi, date di nascita e di morte, recapiti. Resta il nome del magistrato, perché è la forma in cui lo Stato pubblica l’atto. L’oscuramento è dichiarato nella scheda.

Art. 9 · Fonte che si spegne

Un controllo automatico settimanale ribussa a tutte le fonti citate dal sito. Quando tutte le fonti di un caso risultano irraggiungibili, il caso esce dalle pagine pubbliche entro i tempi del controllo successivo, con l’indicazione del motivo e della data nel registro interno. Se le fonti tornano raggiungibili, il caso rientra. L’uscita e il rientro avvengono da soli, appena le fonti cambiano stato. Resta invece a una persona la decisione di togliere un caso per sempre, o di tenerlo fuori anche dopo che una fonte è tornata a rispondere. Il conteggio pubblico dei casi si aggiorna di conseguenza, quindi può diminuire.

Il controllo riguarda i collegamenti verso l’esterno. I documenti che ospitiamo noi non si spengono. Un caso che di collegamenti non ne ha nessuno non esce da questa via. Per quei casi la tenuta è affidata alla verifica dichiarata nella scheda, con il nome di chi l’ha fatta e la data.

Art. 10 · Errori e rettifiche

Chiunque può segnalare un errore. Dal giorno della pubblicazione del sito è attiva una casella dedicata alle rettifiche, indicata nella pagina dei contatti. Una segnalazione fondata comporta la correzione, oppure la rimozione della voce quando la correzione non è possibile. Fino alla costituzione della società editrice il sito non raccoglie alcun dato personale, quindi il canale delle rettifiche apre insieme alla pubblicazione.

Art. 11 · Sostenitori

L’Osservatorio è sostenuto da contributi annuali dichiarati. Alla data di questo regolamento non vi è alcun sostenitore. Il progetto è avviato da chi lo ha fondato. Quando vi saranno sostenitori valgono tre regole senza eccezioni.

  • Ogni sostenitore è pubblicato con il proprio nome e il proprio livello di sostegno in una pagina dedicata e sempre accessibile.
  • Nessun sostenitore decide, suggerisce o condiziona che cosa si pubblica.
  • L’Osservatorio non cita né promuove prodotti, marchi o servizi di alcuno. La prevenzione è trattata solo per categorie generali.

Il contributo non acquista spazio nei contenuti informativi. Un sostenitore non ottiene la rimozione di un caso che lo riguarda, né la sua attenuazione.

Art. 12 · Conflitti di interesse

Chi dirige l’Osservatorio, chi vi collabora e chi ne compone il comitato di garanzia dichiara i propri interessi rilevanti nel settore. Un interesse dichiarato non impedisce di partecipare. Un interesse taciuto è motivo di esclusione. Chi si trova in conflitto su una voce specifica non partecipa alla decisione su quella voce.

Art. 13 · Comitato di garanzia scientifica

Il comitato di garanzia scientifica vigila sul rispetto di questo regolamento e sulla qualità del metodo. Alla data di questo regolamento il comitato non è ancora costituito. Il suo ruolo è di controllo, non di avallo. Non produce contenuti, non gestisce il progetto, non risponde dei conti. Può rilevare in qualunque momento che un dato non è utilizzato correttamente. La redazione è tenuta a intervenire oppure a motivare per iscritto. I componenti del comitato non ricevono compensi per questo ruolo. Nessun rappresentante di un’azienda siede nel comitato né partecipa alle sue riunioni. Ogni componente può dimettersi in qualunque momento, pubblicamente e dicendone la ragione.

Art. 14 · Pubblicità e modifiche

Questo regolamento è pubblicato sul sito dell’Osservatorio e può essere modificato in qualsiasi momento. In testa alla pagina è indicata la data della versione in vigore.

Art. 15 · Strumenti automatici e intelligenza artificiale

L’Osservatorio usa strumenti automatici, compresi sistemi di intelligenza artificiale, per cercare documenti, confrontare fonti e preparare il lavoro della redazione. Il loro impiego è soggetto a tre limiti che non ammettono deroga.

  • Nessun contenuto è pubblicato per decisione di uno strumento. Il via libera su ogni voce è di una persona, che ne controlla i fatti e ne risponde ai sensi dell’articolo 3.
  • Nessuno strumento interviene su un contenuto dopo l’approvazione. Se un testo viene modificato in seguito, torna al controllo.
  • Immagini, audio e video realistici prodotti o modificati con l’intelligenza artificiale sono dichiarati come tali accanto al contenuto, in forma visibile o udibile. Non raffigurano strutture, persone o fatti reali e non sono mai usati come prova.

Di ogni contenuto pubblicato resta registrata l’approvazione con la sua data. Il modo in cui il lavoro si svolge, con l’elenco dei controlli che ogni informazione attraversa, è spiegato nella pagina Come lavoriamo con l’intelligenza artificiale.